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SOGNIAMO IN GRANDE

Sviluppo Carriera e Orientamento al mondo del lavoro
Immagine del redattoreManuel Infante

Un codice per tutti!

Comandante che spiega all'allievo ufficiale

Navigare le acque aperte richiede non solo abilità e passione ma anche una conoscenza profonda delle regole che governano i mari. La COLREG rappresenta il codice universale essenziale tanto per i veterani della navigazione quanto per i novizi.



RIPORTO QUI UN'estratto

cODICE

COLREG Parte B - Steering and Sailing rules - Section I - Conduct of vessels in any condition of visibility


• Rule 4 Application

 Rules in this section apply in any condition of visibility.


• Rule 5 Lookout

Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision.


Rule 6 Safe speed

Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances and conditions.


In determining a safe speed the following factors shall be among those taken into account:


(a) By all vessels:

(i) the state of visibility;

(ii) the traffic density including concentrations of fishing vessels or any other vessels;

(iii) the manoeuvrability of the vessel with special reference to stopping distance and turning ability in the prevailing conditions;

(iv) at night the presence of background light such as from shore lights or from back scatter of her own lights;

(v) the state of wind, sea and current, and the proximity of navigational hazards;

(vi) the draught in relation to the available depth of water.

(b) Additionally, by vessels with operational radar:

(i) the characteristics, efficiency and limitations of the radar equipment;

(ii) any constraints imposed by the radar range scale in use;

(iii) the effect on radar detection of the sea state, weather and other sources of interference;

(iv) the possibility that small vessels, ice and other floating objects may not be detected by radar at an adequate range;

(v) the number, location and movement of vessels detected by radar;

(vi) the more exact assessment of the visibility that may be possible when radar is used to determine the range of vessels or other objects in the vicinity.


Rule 7 Risk of collision

(a) Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstances and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt such risk shall be deemed to exist.

(b) Proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including long-range scanning to obtain early warning of risk of collision and radar plotting or equivalent systematic observation of detected objects.

(c) Assumptions shall not be made on the basis of scanty information, especially scanty radar information.

(d) In determining if risk of collision exists the following considerations shall be among those taken into account:

(i) such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change;

(ii) such risk may sometimes exist even when an appreciable bearing change is evident, particularly when approaching a very large vessel or a tow or when approaching a vessel at close range.

ECCO DEI VIDEO CHE POSSONO AIUTARE A CAPIRE A FONDO QUESTE REGOLE


Regola 5


regola 6


regola 7


facciamo un test!




Qual è il tuo punteggio? Hai domande o dubbi? Non esitare a compilare il modulo di contatto e condividere le tue sensazioni. Il nostro team sarà lieto di rispondere nel più breve tempo possibile.




Convenzione Internazionale SOLAS

Scendiamo nei dettagli e cerchiamo anche di comprendere quali sono le strumentazioni raccomandante ed obbligatore secondo la SOLAS, a seguire un estratto della regola 19 Capitolo V:


SOLAS Regulation 19
Carriage requirements for shipborne navigational systems and equipment

1 Application and requirements

Subject to the provisions of regulation 1.4:

  1.1 Ships constructed on or after 1 July 2002 shall be fitted with navigational systems and equipment which will fulfil the requirements prescribed in paragraphs 2.1 to 2.9

  1.2 Ships constructed before 1 July 2002 shall:

  • .1 subject to the provisions of paragraphs 1.2.2, 1.2.3 and 1.2.4, unless they comply fully with this regulation, continue to be fitted with equipment which fulfils the requirements prescribed in regulations V/11, V/12 and V/20 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 in force prior to 1 July 2002;

  • .2 be fitted with the equipment or systems required in paragraph 2.1.6 not later than the first survey footnote after 1 July 2002 at which time the radio direction-finding apparatus referred to in V/12 (p) of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 in force prior to 1 July 2002 shall no longer be required;

  • .3 be fitted with the system required in paragraph 2.4 not later than the dates specified in paragraphs 2.4.2 and 2.4.3; and

  • .4 be fitted with the system required in paragraph 2.2.3, as follows:

  • .1 passenger ships irrespective of size, not later than the first survey footnote after 1 January 2016;

  • .2 cargo ships of 3,000 gross tonnage and upwards, not later than the first survey footnote after 1 January 2016;

  • .3 cargo ships of 500 gross tonnage and upwards but less than 3,000 gross tonnage, not later than the first survey footnote after 1 January 2017; and

  • .4 cargo ships of 150 gross tonnage and upwards but less than 500 gross tonnage, not later than the first survey footnote after 1 January 2018.

  • The bridge navigational watch alarm system shall be in operation whenever the ship is underway at sea.

  • The provisions of paragraph 2.2.4 shall also apply to ships constructed before 1 July 2002.

  1.3 Administrations may exempt ships from the application of the requirement of paragraph 1.2.4 when such ships will be taken permanently out of service within two years after the implementation date specified in subparagraphs 1.2.4.1 to 1.2.4.4.

2 Shipborne navigational equipment and systems







In sintesi dunque possiamo dire che...


La Regola 19 del Capitolo 5 della Convenzione Internazionale SOLAS stabilisce che ogni nave sia dotata degli strumenti necessari per affrontare ogni condizione meteomarina

attentamente selezionate in base alla loro dimensione e tipologia. Il cuore di questa dotazione include:


  • Una bussola magnetica regolata, essenziale per mantenere la rotta desiderata.

  • Carte nautiche aggiornate e pubblicazioni specifiche, per pianificare il viaggio e navigare con sicurezza.

  • Il sistema ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), un avanzato alleato tecnologico che, insieme ai suoi dispositivi di backup, garantisce la corretta visualizzazione delle carte nautiche in formato elettronico.

  • Un ricevitore GNSS (Global Navigation Satellite System), per una localizzazione precisa in qualunque punto del globo.

  • Mezzi di comunicazione dedicati per eventuali situazioni di emergenza in timoneria.

  • Dispositivi di ricezione del suono per ponti di comando totalmente chiusi, migliorando la percezione dell'ambiente circostante.

Man mano che esploriamo le acque più profonde delle normative, scopriamo che le navi di stazza superiore a 150 tonnellate, così come tutte le navi passeggeri, sono tenute a imbarcare ulteriori strumenti vitali come una bussola magnetica di riserva, una luce di segnalazione diurna e un sistema di allarme di guardia di navigazione del ponte (BNWAS), questo ultimo essenziale per garantire l'attenzione costante dell'equipaggio.


Per le navi che superano le 300 tonnellate di stazza lorda, l'equipaggiamento si arricchisce di dispositivi indispensabili come l'ecoscandaglio, radar 9Ghz, e strumenti per misurare la velocità attraverso l'acqua. Salendo ulteriormente di categoria, le navi oltre le 500 tonnellate devono essere equipaggiate con tecnologie ancora più avanzate, incluse quelle per la rilevazione e il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di navigazione.


Le imponenti navi di stazza superiore a 3.000 tonnellate aggiungono al loro arsenale un radar aggiuntivo da 3GHz e ARPA, mentre quelle oltre le 10.000 tonnellate devono integrare un sistema di controllo della prua o della traiettoria. Infine, per i giganti dei mari che superano le 50.000 tonnellate, è indispensabile un log di velocità sofisticato, capace di misurare la velocità relativa al fondale in tutte le direzioni.


Queste disposizioni sono state ulteriormente rafforzate con l'introduzione di emendamenti che rendono obbligatori l'ECDIS e il BNWAS, delineando anche una tabella temporale dettagliata per l'installazione su nuove e esistenti navi. È importante sottolineare che, indipendentemente dalle dimensioni, ogni nave deve essere equipaggiata con le carte nautiche e le pubblicazioni necessarie per un viaggio sicuro e conforme ai più alti standard di sicurezza marittima.


Per approfondire le specifiche e l'applicazione di questi requisiti, consigliamo vivamente di consultare le fonti ufficiali come il sito dell'International Maritime Organization (IMO) o documentazioni specialistiche nel campo della navigazione marittima. La sicurezza in mare inizia dalla conoscenza e dal rispetto di queste normative, pilastri fondamentali per proteggere le vite umane e l'ambiente marino.


Postazione di Comando

D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435


Il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 stabilisce varie disposizioni riguardanti la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, comprese le dotazioni aggiuntive sul ponte di comando. Questo decreto abbraccia un'ampia gamma di requisiti, che spaziano dai sistemi di comunicazione a quelli antincendio e dalle disposizioni per i casi di emergenza alla sicurezza strutturale.


Per quanto riguarda specificatamente le dotazioni come il fischio, il gong, e altre dotazioni di sicurezza sul ponte di comando, il decreto richiede, tra l'altro, sistemi di comunicazione efficaci dal ponte di comando ad altre parti cruciali della nave. Per esempio, tutte le navi, ad eccezione di alcune categorie specifiche, devono disporre di almeno due mezzi indipendenti per trasmettere ordini dal ponte di comando al locale macchine o al posto di comando, uno dei quali deve essere un telegrafo di macchina con suoneria che fornisca indicazioni visive degli ordini trasmessi e delle risposte ricevute【Fonte】.


Oltre a ciò, ci sono disposizioni relative alla prevenzione e al combattimento degli incendi, come l'obbligatorietà di avere impianti fissi di estinzione incendi nel locale apparato motore e estintori portatili distribuiti in quantità adeguata a bordo【Fonte】.


Questo è solo un estratto di alcune delle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435. Per una comprensione completa di tutte le dotazioni e i requisiti specifici sul ponte di comando e in altre aree delle navi, sarebbe necessario consultare direttamente il testo del decreto, disponibile su piattaforme come Normattiva o altri database legali che forniscono il testo completo dei regolamenti【Fonte】.


Il tuo parere è fondamentale per noi, quindi ti chiediamo gentilmente di completare questo breve sondaggio finale. Grazie per il tuo contributo, con il tuo aiuto possiamo continuare a migliorare i nostri contenuti per offrirti un servizio sempre migliore.


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